Nuovo regolamento edilizio

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Articolo 12: Tasso di copertura

1. a) La percentuale di copertura dell'area permanente non può superare le 60% della sua superficie.
b) In sede di revisione, ampliamento o approvazione dei piani urbanistici o di modifica delle condizioni di edificabilità di un'area, possono essere stabiliti diagrammi di copertura, indipendentemente dalla percentuale, in tutta l'area interessata o in parte di essa, purché siano giustificati dal rispettivo studio dell'area.
(c) In un lotto con più di una persona nelle aree comuni, dove possono essere applicati tassi di copertura diversi, la media numerica dei tassi di copertura sarà applicata come tasso di copertura per l'intero lotto.
(d) L'area scoperta richiesta del lotto deve essere lasciata a contatto con uno o più confini del lotto, deve avere dimensioni di almeno D e deve essere accessibile dalle aree comuni dell'edificio.
2. Nei lotti comproprietari a proprietà verticale o orizzontale stabiliti in conformità alle disposizioni della Legge n. 1024/1971 (A' 232), per ottenere il permesso di costruire, ogni comproprietario dovrà utilizzare la percentuale di copertura a lui attribuibile in base alla copertura consentita in vigore al momento del rilascio del permesso. 1024/1971 (A' 232), per ottenere il permesso di costruire, ogni comproprietario dovrà utilizzare la percentuale di copertura a lui attribuibile in base alla copertura consentita in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire.
3. Nel calcolo della copertura ammissibile del lotto: si conta l'area definita dalle proiezioni dei contorni di tutti gli edifici, definiti dai loro spazi chiusi e semi-esterni, su un piano orizzontale.
4. Nel calcolo della copertura ammissibile dell'appezzamento di terreno non vengono conteggiati:
α. La superficie delle porzioni di spazio aperto che entrano nell'edificio, indipendentemente dalla loro larghezza e profondità, anche se includono un elemento portante.
β. L'impronta dei patii e di qualsiasi forma di apertura passante dell'edificio, verticale o orizzontale o con percorsi interrotti o curvi, indipendentemente dalle loro dimensioni.
c. I balconi, i portici e gli elementi del n. 16 e le strutture di cui all'articolo 17 del presente documento con le dimensioni minime ivi previste.
δ. Un'unica area di parcheggio coperta da materiali leggeri e flessibili, lastre di policarbonato, ecc., aperta su tutti i lati, a contatto con i confini del lotto retrostante e con i lati esterni a questo fronte, per non più di ½ della lunghezza dei lati con cui confina e a condizione che sia prevista la piantumazione minima richiesta.
ε. La superficie del giunto sismico, ove richiesto dalle disposizioni applicabili.
f. Scale di rischio se necessarie in applicazione delle disposizioni del regolamento antincendio in vigore al momento e solo negli edifici esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento in cui la percentuale massima ammissibile di copertura del lotto è stata esaurita
ζ. Area di raccolta dei rifiuti chiusa e accessibile per la raccolta
η. Doppio involucro energetico in edifici nuovi ed esistenti, con una larghezza massima di 0,70 m. per una superficie fino a 50% della superficie totale delle facciate perimetrali dell'edificio.
θ. La superficie dell'isolamento termico ha uno spessore superiore a 5 cm nella costruzione di nuovi edifici.
ι. La superficie dell'aggiunta di isolamento termico esterno, così come la superficie dello spessore degli impianti solari passivi e fotovoltaici, negli edifici esistenti per una dimensione massima di 15 cm anche se c'è una dimensione di pianificazione residua sulla proprietà, anche se vengono violati gli arretramenti laterali D o la linea di costruzione nel caso di un cortile anteriore. Nel caso in cui la linea dell'edificio coincida con la linea della strada, quanto sopra deve essere costruito a un'altezza di almeno 3,00 m dal livello finale del marciapiede o dal livello finale dell'area concessa.
ια. Aggiunte fisse non passabili a un portico o a colonne, a condizione che siano previste piantumazioni obbligatorie e che si sviluppino all'interno delle battute d'arresto richieste e siano costruite con una larghezza di 1/2 D.
l. 50% della superficie degli edifici o delle porzioni di edifici interrati a uso residenziale e 20% per gli altri usi. In caso di costruzione di un edificio interrato, la percentuale di copertura può essere aumentata, ma non superare le 70%.

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